Il superbonus del 110% non è per per tutti e per tutto

Slalom tra interventi agevolabili e non, potenziali destinatari e soggetti esclusi nonché tra le varie tipologie di immobili e di spese che possono fruire alla detrazione maggiorata del 110%. Fuori le unità immobiliari di lusso — scrive Italia Oggi — gli interventi eseguiti sugli immobili di impresa e strumentali all’esercizio di lavoro autonomo. Escluse anche le persone fisiche, non fiscalmente residenti sul territorio nazionale che, in assenza di reddito imponibile, detengono l’immobile in godimento, alla stessa stregua di coloro che non garantiscono il miglioramento della classe energetica o che seguono i lavori non in linea con le indicazioni fornite dai provvedimenti ministeriali. La circolare dell’Agenzia delle Entrate (n. 24/E/2020), emanata al fine di fornire chiarimenti in merito alla corretta applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 119 del dl 34/2020, come convertito con modificazioni nella legge 77/2020, aumenta le incertezze, sull’ambito soggettivo e oggettivo, per l’applicazione della detrazione maggiorata del 110%. Si è detto sui numerosi adempimenti richiesti, con una serie di assunzioni di responsabilità da parte dei già pochi tecnici abilitati che dovranno asseverare i lavori, sia con riferimento ai requisiti tecnici sia sulla congruità delle spese che sicuramente non stimoleranno i contribuenti ad avvalersi del bonus, stante l’ulteriore possibilità che, dopo aver eseguito i lavori, l’amministrazione finanziaria, in sede di legittimo controllo, proceda con la revoca della detrazione per mancato rispetto dei requisiti già sui lavori trainanti; nella circolare (§ 3) l’Agenzia richiede, infatti, il rispetto dei requisiti indicati dal decreto interministeriale del 6 agosto scorso e l’assicurazione che, nel complesso, anche congiuntamente tra le varie tipologie, si ottenga un miglioramento di almeno due classi energetiche o, se impossibile, almeno il conseguimento di quella più alta, come da attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post intervento. Si attendono, ancora, le indicazioni degli istituti di credito sulla cessione del credito, sia con riferimento alle modalità sia, soprattutto, per le percentuali che gli stessi sono disponibili a riconoscere al cedente, che terranno necessariamente conto del costo dell’intermediazione e del meccanismo di recupero del credito d’imposta, complicato e, soprattutto, temporalmente alquanto lungo.

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